La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per il reato di omesso versamento dell'IVA. La difesa sosteneva che il mancato pagamento fosse dovuto a una grave crisi di liquidità, configurabile come causa di forza maggiore. La Suprema Corte ha rigettato questa tesi, evidenziando che l'imprenditore ha scelto deliberatamente di pagare altri creditori, come banche e fornitori, a scapito dell'erario, realizzando un vero e proprio autofinanziamento illecito. Inoltre, i giudici hanno escluso l'applicazione della particolare tenuità del fatto, poiché l'importo non versato superava di oltre centomila euro la soglia di punibilità penale, e hanno negato le attenuanti per il risarcimento parziale, richiedendo la legge un ristoro integrale del debito erariale. L'imprenditore perde definitivamente il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese.
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