In una causa per vizi su una fornitura di componenti industriali, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, rigettando le pretese del committente. Il motivo centrale è la mancata prova del vizio, poiché la perizia tecnica era stata condotta su prodotti simili e non sugli originali contestati, che il committente non aveva messo a disposizione. La Corte ha ribadito che l'onere di fornire la prova del vizio grava interamente sul committente e che la valutazione delle risultanze peritali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici.
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