Una società ha contestato un accertamento fiscale relativo all'IVA su acquisti intracomunitari e alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione. La Corte di Cassazione ha respinto l'appello della società sulla questione probatoria, confermando la valutazione del giudice di merito. Allo stesso tempo, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, riaffermando che le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche, fino a 200.000 euro, godono di una presunzione legale assoluta di deducibilità come costi pubblicitari, indipendentemente dalla loro congruità economica.
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