Un'azienda committente si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa edile per il pagamento di lavori di ristrutturazione, lamentando vizi e chiedendo l'applicazione della penale per il ritardo nella consegna. I giudici di merito riducono la somma dovuta ma escludono la penale, ritenendo che le varianti in corso d'opera abbiano annullato i termini di consegna originari. La Cassazione accoglie il ricorso dell'azienda. La Corte stabilisce che, in un contratto di appalto privato, il giudice non può recepire acriticamente la consulenza tecnica d'ufficio se contestata specificamente. Inoltre, per escludere la penale da ritardo, il giudice deve verificare se le varianti apportate siano effettivamente così importanti da stravolgere il piano dei lavori originario. La sentenza viene cassata con rinvio.
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