La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de La Vittima, la quale chiedeva il risarcimento del danno morale derivante dal reato di fuga commesso da L'Imputato dopo un incidente stradale. La Vittima aveva già ottenuto il risarcimento per le lesioni fisiche, ma pretendeva un ulteriore indennizzo per la fuga del conducente. I giudici hanno chiarito che il reato di fuga (art. 189, comma 6, Codice della Strada) tutela esclusivamente l'interesse pubblico all'identificazione dei soggetti coinvolti e alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Questa norma non mira a proteggere l'integrità fisica o morale del singolo, compito affidato invece al reato di omissione di soccorso. Di conseguenza, non sussiste alcun nesso di causalità tra la fuga e il danno morale lamentato. La Vittima perde definitivamente la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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