Un venditore viene condannato per aver messo in commercio prodotti con marchi falsi. In sua difesa, sostiene si tratti di un 'falso grossolano', cioè di una copia talmente evidente da non poter ingannare nessuno. Lamenta anche un errore procedurale per il mancato rinvio di un'udienza a causa dell'assenza giustificata del suo avvocato. La Corte di Cassazione, però, respinge il ricorso. Conferma che i giudici precedenti avevano già correttamente valutato la capacità della merce di ingannare i clienti, escludendo l'ipotesi del falso grossolano. Anche il motivo procedurale viene rigettato perché la richiesta di rinvio non era stata adeguatamente documentata. L'esito finale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del venditore al pagamento delle spese e di una sanzione.
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