La Procura ha contestato il reato di omessa comunicazione variazioni patrimoniali a un soggetto sottoposto a misura di prevenzione per non aver dichiarato l'acquisto e l'intestazione formale di un'automobile. Il Tribunale del Riesame ha revocato il sequestro preventivo del veicolo, accertando che il mezzo era stato acquistato accendendo un finanziamento a proprio nome solo per aiutare una nipote, effettiva utilizzatrice del bene e pagatrice tramite permuta. La Procura ha impugnato l'ordinanza insistendo sulla natura formale del divieto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, confermando l'annullamento del sequestro. La Suprema Corte ha stabilito che la condotta manca di offensività in concreto, poiché il bene non è mai entrato nella reale disponibilità economica del soggetto obbligato, escludendo così la lesione degli interessi statali di controllo patrimoniale.
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