Un'azienda acquista all'asta un palazzo storico, il quale rimane parzialmente occupato per alcuni mesi. Dopo lo sgombero dei beni rimasti, la società richiede il risarcimento per i presunti danni derivanti dalla ritardata disponibilità del bene e il rimborso integrale delle spese di pulizia sostenute. La Corte di Cassazione conferma che l'occupazione senza titolo non genera un danno risarcibile in modo automatico. Il proprietario ha infatti l'onere di dimostrare la concreta possibilità di godimento andata persa, sia essa diretta o indiretta. Poiché l'immobile storico richiedeva comunque complessi interventi di ristrutturazione ed erano assenti progetti concreti di utilizzo immediato, la richiesta risarcitoria per il ritardato uso viene respinta, confermando unicamente il rimborso equitativo per le spese di sgombero.
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