Il gestore di uno stabilimento balneare ha impugnato il ripristino del sequestro preventivo della sua struttura, sostenendo che la sua concessione fosse valida grazie alle proroghe nazionali e alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la concessione del gestore, scaduta nel 2009, non ha beneficiato di alcuna proroga automatica, in quanto queste ultime si applicano solo ai titoli nuovi o validi. Di conseguenza, l'utilizzo dello spazio costiero senza un titolo valido integra il reato di occupazione abusiva di demanio marittimo. La Suprema Corte ha confermato il sequestro, rigettando anche la tesi della buona fede basata sulla semplice tolleranza del Comune.
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