Un individuo sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ha richiesto l'autorizzazione a viaggiare per motivi di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego dei giudici di merito, stabilendo che, sebbene l'autorizzazione per lavoro sia ammissibile, non può essere concessa se la sua ampiezza rischia di vanificare la misura di prevenzione. La decisione si è basata sulla specifica pericolosità sociale del soggetto e sulla necessità di bilanciare il diritto al lavoro con le esigenze di sicurezza pubblica, ribadendo i criteri restrittivi per derogare alla sorveglianza speciale.
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