Un tifoso ha ricevuto un DASPO con l'obbligo di presentarsi in Questura durante le partite, incluse quelle amichevoli. Ha contestato la misura, lamentando di non aver avuto tempo sufficiente per difendersi e l'impossibilità di conoscere il calendario di tutti gli incontri. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che il termine di 48 ore per la difesa decorre dalla notifica del provvedimento del Questore, non da atti successivi. Inoltre, hanno confermato la validità dell'obbligo di firma DASPO anche per le partite amichevoli, purché siano conoscibili tramite i normali canali di comunicazione. L'onere di informarsi ricade sul destinatario della misura, che è stata quindi confermata.
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