Un avvocato ha agito per il pagamento del proprio compenso professionale nei confronti della sua ex cliente e della compagnia assicurativa, coobbligata in solido. Il Tribunale aveva erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere contro l'assicurazione, solo perché l'avvocato aveva già ottenuto un'ordinanza di pagamento, non eseguita, contro la cliente. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, chiarendo che nel caso di obbligazioni solidali avvocato, il diritto del creditore di agire contro ciascun debitore persiste fino all'effettivo e integrale pagamento del debito, e non si estingue con la sola emissione di un titolo esecutivo contro uno di essi.
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