Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di riabilitazione del condannato, precedentemente condannato per bancarotta. Il soggetto non aveva risarcito i creditori, sostenendo che l'inattività della curatela fallimentare equivalesse a una rinuncia al risarcimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la riabilitazione del condannato esige l'adempimento effettivo dell'obbligo risarcitorio. Il silenzio o la mancata richiesta formale da parte delle vittime non costituiscono una rinuncia al credito. Spetta al condannato attivarsi spontaneamente per risarcire il danno, anche contattando singolarmente i creditori dopo la chiusura del fallimento, oppure dimostrare l'assoluta impossibilità economica di adempiere. Di conseguenza, senza la prova di un serio sforzo risarcitorio, il beneficio non può essere concesso.
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