Il Tribunale di sorveglianza ha negato la concessione di un permesso premio a un detenuto, collaboratore di giustizia, che intendeva riallacciare i rapporti con la figlia residente in Cina. La Cassazione ha confermato il diniego, stabilendo che il permesso premio non richiede solo la buona condotta, ma anche la concreta utilità e fattibilità dello scopo dichiarato. Nel caso specifico, la distanza geografica, la mancanza di contatti pregressi e le complesse procedure di protezione per la figlia rendevano l'incontro del tutto ipotetico e irrealizzabile. Di conseguenza, lo strumento è stato ritenuto non idoneo rispetto alla finalità affettiva dichiarata. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso del detenuto, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
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