Una conduttrice si oppone allo sfratto per morosità richiesto da una società, opponendo in compensazione alcuni crediti personali. Il Tribunale rigetta la compensazione e ordina il rilascio dell'immobile. In appello, la donna produce nuovi documenti, formati dopo la presentazione del ricorso, per dimostrare l'esistenza di un giudicato favorevole sui suoi crediti. La Corte d'Appello dichiara inammissibili tali prove. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della conduttrice, stabilendo che la produzione di nuovi documenti in appello è pienamente ammissibile se i documenti si sono formati dopo la scadenza dei termini del primo grado o dopo la presentazione dell'appello stesso, non potendo essere prodotti prima per causa non imputabile alla parte. La sentenza viene cassata con rinvio.
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