Un dipendente è stato licenziato per giusta causa a causa di cinque giorni di assenza ingiustificata. Tuttavia, l'azienda ha intimato il recesso senza inviare la preventiva contestazione scritta dell'addebito. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il provvedimento, ma ha negato la reintegrazione nel posto di lavoro poiché l'azienda contava meno di quindici dipendenti. Il lavoratore ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il licenziamento senza contestazione fosse radicalmente nullo e che la reintegrazione spettasse a prescindere dalle dimensioni aziendali. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando che l'assenza di contestazione equivale all'insussistenza del fatto, ma non comporta la nullità assoluta del licenziamento. Pertanto, nelle piccole imprese, il lavoratore ha diritto solo a un indennizzo economico e non alla restituzione del posto di lavoro.
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