Un cittadino è stato condannato per aver violato il divieto di ritorno in un comune, impostogli con un foglio di via obbligatorio. L'ordine del Questore, tuttavia, conteneva solo il divieto di rientrare in quel territorio, ma non l'obbligo di fare ritorno nel proprio comune di residenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che il foglio di via obbligatorio richiede necessariamente la presenza congiunta di entrambe le prescrizioni: l'ordine di rimpatrio e il divieto di ritorno. La mancanza di uno di questi elementi essenziali rende l'atto amministrativo nullo. Di conseguenza, il giudice penale deve disapplicare il provvedimento illegittimo, facendo venire meno il reato. La Cassazione ha quindi annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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