La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata notifica al difensore di fiducia, vizio che genera una nullità processuale, viene sanata se il legale partecipa attivamente al procedimento depositando le conclusioni scritte. In questo caso, l'imputato aveva nominato un nuovo avvocato, ma le comunicazioni erano state inviate al precedente difensore d'ufficio. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che il deposito degli scritti difensivi da parte del nuovo legale avesse curato il difetto procedurale e ha qualificato l'errata indicazione del nome del difensore in sentenza come un semplice errore materiale correggibile.
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