La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per rapina a carico di un imputato, rigettando il ricorso che lamentava una presunta nullità processuale. La difesa sosteneva che il giudizio d'appello si fosse svolto in presenza senza il preventivo avviso dell'autorizzazione presidenziale, impedendo la partecipazione del difensore. Gli Ermellini hanno stabilito che, poiché il decreto di citazione prevedeva già espressamente lo svolgimento del dibattimento in presenza, non vi è stata alcuna lesione dei diritti difensivi. Al contrario, tale modalità ha posto la difesa in una condizione di vantaggio, esonerandola dall'onere di richiedere la trattazione orale prevista dal regime transitorio post-pandemia.
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