Una banca creditrice ha chiesto il fallimento di una società. La prima notifica tramite PEC della cancelleria è fallita. Il giudice ha fissato una nuova udienza e la banca ha notificato gli atti a mano tramite ufficiale giudiziario. La Corte d'Appello ha revocato il fallimento, ritenendo che la banca dovesse ricominciare l'intero iter da capo, compreso un nuovo tentativo via PEC. La Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che la notifica del ricorso di fallimento, se la PEC iniziale fallisce, spetta definitivamente al creditore. Quest'ultimo può procedere direttamente con la notifica fisica, senza che la cancelleria debba effettuare un nuovo tentativo telematico o allegare vecchi atti superati.
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