Un Cittadino, condannato per lesioni personali, ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza d'Appello. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo, riguardante la mancata assunzione di una prova, è stato respinto perché la revoca dell'esame dei testi non era stata contestata immediatamente. Il secondo motivo, relativo alla valutazione discrezionale delle circostanze da parte del giudice di merito, è stato ritenuto infondato, in quanto tale valutazione non è sindacabile in Cassazione se ben motivata. Il Cittadino deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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