La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati, condannati per ricettazione. Gli imputati contestavano la nullità della notifica penale dell'estratto contumaciale di primo grado e del decreto di citazione in appello, sostenendo di non averli ricevuti correttamente. La Cassazione ha chiarito che l'omessa notifica dell'estratto contumaciale è una nullità sanabile se non eccepita tempestivamente. Inoltre, ha ribadito che la notifica al difensore è valida se l'imputato non ha comunicato il cambio di domicilio o se la notifica al domicilio dichiarato è impossibile, anche per temporanea assenza. I ricorsi sono stati respinti, confermando le condanne e imponendo il pagamento delle spese processuali.
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