L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento contro una Società Fallita, notificandoli "ante tempus" (prima del tempo), violando l'Art. 12, comma 7, L. 212/2000. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato gli avvisi per questa ragione. La Cassazione, però, ha stabilito che la nullità dell'avviso di accertamento per emissione anticipata deve essere eccepita specificamente dal contribuente nel ricorso iniziale. Non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato il caso per un nuovo esame, ribadendo l'importanza della contestazione tempestiva del vizio.
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