Un acquirente acquista una partita di fieno destinata all'alimentazione di ovini e ne chiede la risoluzione contrattuale per vizi della merce. Durante il primo grado di giudizio, un garante intervenuto nella lite decede. L'acquirente riassume la causa chiamando in giudizio tutti gli eredi del defunto, inclusa la coniuge. Successivamente, la controparte vince in appello ma notifica l'atto di impugnazione solo ad alcuni successori, escludendo la moglie. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'acquirente e annulla la sentenza di secondo grado: sussiste un litisconsorzio necessario degli eredi quando una parte muore durante il giudizio di primo grado. L'omessa citazione di un erede travolge l'intero procedimento di secondo grado, rendendolo radicalmente nullo per violazione del contraddittorio.
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