Un lavoratore ha contestato la regolarità di oltre venti contratti di somministrazione di lavoro e quattro contratti a termine con un'azienda di trasporti, chiedendo la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e pieno. La Corte d'Appello ha dichiarato la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta, riconoscendo un rapporto part-time dal 1° luglio 2003. La Cassazione ha confermato la nullità della somministrazione di lavoro per difetto di forma scritta e la correttezza del regime part-time, escludendo il vizio di ultrapetizione. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso dell'azienda, ha corretto la data di decorrenza del rapporto di lavoro, fissandola al 22 luglio 2003, giorno di effettivo inizio del primo contratto nullo. Il lavoratore ottiene la stabilizzazione part-time con decorrenza corretta.
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