Una società ha impugnato un avviso di accertamento notificato oltre i termini ordinari, ma entro quelli raddoppiati. La società sosteneva che una modifica legislativa, intervenuta prima dell'accertamento ma dopo la scoperta della violazione, aveva innalzato la soglia di punibilità, rendendo la condotta non più penalmente rilevante e inapplicabile il raddoppio dei termini. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la normativa da considerare per il raddoppio dei termini è quella in vigore al momento dell'accertamento della violazione e della trasmissione della notizia di reato, essendo irrilevanti le successive modifiche normative più favorevoli.
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