La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di alcuni cittadini in materia di equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare. Il Ministero della Giustizia, opponendosi al decreto di liquidazione iniziale, aveva omesso di notificare tempestivamente il ricorso e il decreto di fissazione udienza. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene il primo termine per la notifica non sia perentorio, il secondo termine concesso dal giudice per la rinnovazione assume natura perentoria. La sua violazione comporta l'estinzione del giudizio di opposizione, rendendo definitivo il provvedimento di liquidazione originario.
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