Un'acquirente, dopo aver smesso di pagare le rate per l'acquisto di un terreno, contestava la validità della causa intentata contro di lei. Sosteneva di non aver ricevuto correttamente l'atto di citazione, notificato a un indirizzo diverso dalla sua residenza e consegnato al padre, a suo dire non convivente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la notificazione al domicilio eletto nel contratto di compravendita è pienamente valida e prevale sulla residenza anagrafica. L'indicazione di un indirizzo specifico nel contratto per tutte le comunicazioni legali rende la notifica in quel luogo legittima, confermando la vittoria dell'Ente venditore.
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