Una contribuente ha impugnato un preavviso di fermo auto, sostenendo di non aver mai ricevuto la relativa cartella di pagamento e che il credito fosse prescritto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la notifica della cartella di pagamento, se effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione tramite posta e consegnata al portiere, è pienamente valida ai sensi della procedura speciale dell'art. 26 D.P.R. 602/1973. Questa procedura non richiede l'invio di una seconda raccomandata informativa. Poiché la notifica originaria era valida e non è stata contestata, l'atto è divenuto definitivo, precludendo la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione in un momento successivo.
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