Una società in liquidazione ha contestato un'intimazione di pagamento per IVA, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale originaria. La notifica a società era stata eseguita in modo impersonale presso la sede legale, risultata irreperibile, con deposito in Comune. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la procedura è errata. In caso di irreperibilità della società presso la sede, è obbligatorio tentare la notifica alla persona fisica del legale rappresentante prima di poter ricorrere a procedure speciali. La notifica impersonale è quindi nulla e il vizio non è sanato dall'impugnazione di un atto successivo.
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