Una società ha contestato un atto di pignoramento sostenendo la mancata e/o irregolare notificazione della cartella di pagamento. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto valida la notifica via PEC. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso della società. La Corte ha sottolineato che, per contestare un vizio della notifica, è necessario trascrivere integralmente la relata nell'atto di ricorso (principio di autosufficienza), onere non assolto dalla ricorrente. Inoltre, ha chiarito che il rigetto integrale dell'appello da parte del giudice di merito comporta un rigetto implicito di tutte le eccezioni sollevate, inclusa quella sulla prescrizione.
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