La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso, stabilendo la validità della notificazione all'avvocato quando l'imputato risulta temporaneamente assente dal proprio domicilio. La sentenza, originata da un caso di omesso versamento IVA, chiarisce che la precaria assenza è sufficiente per attivare la procedura di notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza necessità di ulteriori indagini sulla reperibilità dell'imputato. Viene così confermata la correttezza dell'operato della Corte d'Appello e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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