La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8732/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per tardività. Il caso verteva sulla validità della notifica della sentenza del processo tributario di secondo grado, effettuata dal contribuente all'ente impositore tramite posta raccomandata. La Corte ha stabilito che questa modalità di notifica diretta è idonea a far decorrere il termine breve di 60 giorni per l'impugnazione, confermando la specialità delle norme processuali tributarie rispetto a quelle del rito civile ordinario. Di conseguenza, il ricorso dell'Agenzia, presentato oltre tale termine, è stato respinto.
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