La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34561/2024, ha respinto il ricorso di un'agenzia di riscossione. La Corte ha ribadito un principio fondamentale sulla notificazione degli atti tributari: per il contribuente, la tempestività del ricorso si valuta dalla data di spedizione, non da quella di ricezione da parte dell'ente. Viene così confermato il principio della scissione degli effetti della notifica, che tutela il cittadino da ritardi non a lui imputabili. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibile il tentativo dell'agenzia di ottenere un riesame delle prove sulla notifica di un precedente atto, ribadendo che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito.
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