L'Agenzia delle Entrate ha impugnato una sentenza favorevole a un contribuente, notificando l'atto presso lo studio del difensore di quest'ultimo. Tuttavia, l'avvocato si era trasferito e la notifica dell'appello tributario è tornata indietro con la dicitura di mancata consegna. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'avvocato domiciliatario non ha l'obbligo di comunicare il cambio di indirizzo del proprio studio nel processo tributario. Spetta invece all'amministrazione finanziaria effettuare le dovute ricerche, ad esempio consultando l'albo professionale, per individuare il nuovo indirizzo reale del legale. Poiché l'Agenzia non ha svolto queste verifiche, la notifica dell'appello tributario è stata dichiarata inesistente e l'appello inammissibile. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso del Fisco, confermando la vittoria del contribuente e condannando l'ente pubblico al pagamento delle spese processuali.
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