Un contribuente, trasferitosi senza comunicare la nuova residenza, impugnava un avviso di accertamento sostenendo la nullità della notifica per irreperibilità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'Amministrazione Finanziaria non è tenuta a svolgere indagini complesse (come la verifica delle utenze domestiche) per rintracciare il contribuente. Le ricerche basate sull'ordinaria diligenza, come la consultazione dei registri anagrafici, sono sufficienti a perfezionare la notifica per irreperibilità, gravando sul cittadino l'onere di comunicare le variazioni di indirizzo.
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