Il Contribuente ha impugnato ventiquattro cartelle di pagamento, di cui era venuto a conoscenza tramite un estratto di ruolo, eccependo la prescrizione dei crediti e la nullità della notifica cartella esattoriale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità delle notifiche. I giudici hanno chiarito che il disconoscimento delle copie fotostatiche delle ricevute di ritorno deve essere specifico e dettagliato, non generico. Inoltre, la notifica cartella esattoriale effettuata direttamente tramite posta o via PEC in formato PDF, senza necessità del formato firmato P7M, è pienamente valida ed efficace. Di conseguenza, il Contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, avendo perso definitivamente la causa.
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