Una società impugnava una cartella di pagamento sostenendo la nullità della notifica ricevuta via PEC, poiché l'atto era allegato in formato PDF anziché nel formato firmato digitalmente P7M. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva la tesi del contribuente, ritenendo il formato P7M l'unico idoneo a garantire l'integrità e la paternità dell'atto. L'Agente della Riscossione proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la notifica cartella esattoriale via PEC in formato PDF è pienamente valida. Nessuna norma impone l'uso esclusivo del formato P7M per le copie informatiche di atti originariamente cartacei. Inoltre, l'impugnazione tempestiva da parte del contribuente dimostra l'avvenuta conoscenza dell'atto, sanando ogni eventuale vizio formale per il raggiungimento dello scopo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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