Una società contribuente ha impugnato un'ingiunzione di pagamento per tributi locali, contestando la regolarità della notifica postale dell'originario avviso di accertamento. L'ente creditore sosteneva invece la piena validità della consegna. La controversia è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, dove i giudici hanno rilevato d'ufficio un vizio procedurale preliminare. La cancelleria non ha perfezionato la notifica avviso di udienza al domicilio fisico eletto dal difensore della società, limitandosi a depositare l'atto in cancelleria a causa dell'assenza della PEC nel registro ufficiale. Riconoscendo la violazione del diritto di difesa, i magistrati hanno bloccato la decisione e hanno rinviato la causa a nuovo ruolo.
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