Una società impugnava una cartella di pagamento per la TARI. L'appello veniva dichiarato inammissibile per un errore nella notifica all'ente impositore e per l'omessa notifica all'agente della riscossione. La Corte di Cassazione, intervenendo sulla questione, ha stabilito che non sussiste litisconsorzio necessario con l'agente della riscossione. Ha però chiarito che l'errata notifica atto appello all'ente impositore, invece che al suo difensore, costituisce una nullità sanabile. La costituzione in giudizio dell'ente, infatti, sana il vizio con effetto retroattivo, impedendo la declaratoria di inammissibilità.
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