La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29951/2023, ha stabilito un principio fondamentale sulla tassazione del concordato fallimentare con terzo assuntore. La Corte ha chiarito che la base imponibile per l'imposta di registro non è costituita dal valore dei debiti accollati dal terzo, bensì dal valore degli attivi trasferiti. L'accollo del debito, essendo contestuale e collegato alla cessione dei beni, è escluso da tassazione autonoma. Di conseguenza, la sentenza impugnata, che aveva applicato un'aliquota del 3% sull'ammontare dei debiti, è stata cassata con rinvio.
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