Un Lavoratore, condannato per un reato di stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione. Ha contestato la validità della notifica al detenuto, avvenuta al domicilio eletto anziché nel luogo di detenzione, e l'esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) a causa della sua recidiva reiterata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che la difesa non ha provato lo stato di detenzione e che, comunque, la nullità sarebbe stata sanata per mancata eccezione tempestiva. Ha inoltre ribadito che la recidiva reiterata specifica ostacola l'applicazione della non punibilità, indicando abitualità e pericolosità sociale.
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