Una contribuente ha impugnato un fermo amministrativo illegittimo. Dopo aver vinto la causa, il giudice d'appello ha compensato le spese di lite senza motivo. La Cassazione ha annullato tale decisione, ma il giudice del rinvio, nel rideterminare i compensi, ha omesso di liquidare le spese del primo grado e della Cassazione. Inoltre, ha ridotto drasticamente i compensi richiesti per l'appello e il rinvio, scendendo sotto i minimi di legge senza alcuna motivazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della contribuente, ribadendo che la liquidazione delle spese giudiziali deve rispettare i minimi tariffari inderogabili e che il giudice non può discostarsi dalle note spese senza motivare adeguatamente la riduzione. La causa è stata rinviata per una nuova corretta quantificazione.
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