Un cittadino ha proposto ricorso in Cassazione contestando la liquidazione spese giudiziali decisa dalla Corte d'Appello in un processo per equa riparazione. Il ricorrente lamentava un arrotondamento dei compensi, la mancata risposta analitica alla sua nota spese e il mancato riconoscimento della maggiorazione del trenta per cento per il deposito telematico navigabile degli atti. La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il giudice non deve motivare punto per punto ogni riduzione della nota spese, essendo sufficiente una valutazione complessiva logica. Inoltre, la maggiorazione telematica non spetta nei processi semplici e con pochissimi documenti, come quelli di equa riparazione, poiché l'agevolazione digitale non apporta un reale beneficio pratico alla lettura.
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