Alcuni soggetti, condannati per reati sugli stupefacenti, hanno proposto ricorso contro la sentenza di patteggiamento. Gli imputati lamentavano la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena e sulla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione del patteggiamento è limitata per legge a casi tassativi di violazione di legge, escludendo i vizi di motivazione. Inoltre, l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova, rendendo sufficiente una motivazione sintetica. Per quanto riguarda la non menzione, il beneficio deriva direttamente dalla legge in caso di patteggiamento, escludendo l'interesse a ricorrere. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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