Il Tribunale dichiarava il non doversi procedere verso L'Imputato per il reato di trattamento illecito di dati personali, ritenendo il delitto estinto per remissione di querela da parte de La Persona Offesa. La Procura ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che tale fattispecie sia perseguibile d'ufficio e non a querela. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dei magistrati inquirenti, chiarendo che la procedibilità a querela costituisce un'eccezione tassativa e che la tutela della riservatezza prescinde dalla volontà della singola vittima. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio il proscioglimento errato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello per la prosecuzione del giudizio penale a carico dell'accusato.
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