Due coniugi istituiscono un trust per garantire un sostegno economico ai figli, trasferendovi alcuni immobili. L'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento delle imposte proporzionali di successione, ipotecaria e catastale sulla costituzione del vincolo. I coniugi si oppongono, sostenendo che al momento della creazione del trust si applichino solo le imposte in misura fissa. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei contribuenti, stabilendo che la tassazione del trust con imposte proporzionali non deve essere anticipata all'atto costitutivo o di dotazione patrimoniale. Questi atti sono infatti fiscalmente neutrali, poiché non determinano un reale e stabile trasferimento di ricchezza. Le imposte proporzionali saranno dovute solo al momento del futuro ed eventuale trasferimento definitivo dei beni ai beneficiari. Di conseguenza, l'avviso di liquidazione viene annullato e i contribuenti vincono la causa.
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