Un uomo, accusato di detenzione e spaccio di eroina, concordava l'applicazione della pena con il pubblico ministero. Nel patto, la difesa chiedeva anche la sospensione condizionale della pena, senza però subordinare l'accordo a tale concessione. Il giudice applicava la pena ma negava la sospensione e ordinava la confisca del denaro sequestrato. L'imputato ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata rinegoziazione del patto e l'illegittimità del sequestro. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la confisca nel patteggiamento del denaro costituente profitto dello spaccio è legittima se motivata dal nesso tra denaro e reato. Inoltre, se la sospensione condizionale non è vincolante per l'accordo, il giudice può negarla senza dover riaprire le trattative con le parti.
Continua »