Le Società Elettriche, condannate a risarcire numerosi utenti per un grave blackout del 2003, hanno citato in giudizio la propria Compagnia Assicuratrice per ottenere una condanna preventiva e generalizzata a tenerle indenni da ogni risarcimento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Compagnia Assicuratrice, stabilendo che non è configurabile un'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dell'assicuratore rimasto estraneo ai singoli giudizi promossi dai danneggiati. Una condanna preventiva violerebbe i diritti costituzionali di difesa e del contraddittorio. Di conseguenza, l'obbligo di manleva dell'assicuratore deve essere accertato caso per caso, all'interno di ogni singolo procedimento in cui la compagnia sia stata regolarmente chiamata a partecipare. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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