Un Ente Pubblico richiede lo sfratto per morosità a un inquilino per presunti canoni arretrati risalenti a una locazione verbale iniziata nel 1995 e formalizzata per iscritto solo nel 2004. Nel contratto successivo, le parti avevano concordato una regolarizzazione degli arretrati, a cui era seguito un aumento unilaterale del canone da parte dell'amministrazione. L'inquilino si oppone, eccependo la nullità della locazione verbale e l'illegittimità degli aumenti. La Corte di Cassazione conferma che i contratti della Pubblica Amministrazione privi di forma scritta sono nulli e insanabili. Di conseguenza, nessun canone pregresso era dovuto e la ricognizione di debito inserita nel secondo contratto resta priva di causa. Avendo il conduttore regolarmente pagato il canone valido dal 2004, la Corte rigetta le pretese del locatore pubblico, escludendo ogni inadempimento.
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